07/07/2026
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Con il passare del tempo, la questione affido dei minori quando viene meno la convivenza dei genitori è sempre più complessa per le indebite interferenze delle consolidate lobby che condizionano (meglio sarebbe dire determinano) le decisioni dei servizi sociali e della giustizia, incapace a far valere il principio delle pari opportunità genitoriali, tenendo presente che le competenze genitoriali del padre, sempre più attento ai bisogni esistenziali dei figli e, spesso, anche più adeguato della madre a crescerli ed educarli, sono sempre più evidenti.

La giustizia non sempre è tale e, sovente, è ingiusta e discriminatoria proprio del genitore indispensabile per la formazione, nei figli, di una personalità serena e rispettosa degli altri, a causa degli ancestrali preconcetti nei confronti del padre e a causa di evidenti condizionamenti culturali, imposti dalle integrali femministe e dai ben foraggiati (con soldi pubblici) centri antiviolenza e, ancora più grave, per la mancanza di una ferrea difesa del padre da parte del suo legale, sempre ben pagato.

Oggi c’è uno spiccato malessere tra i genitori non più conviventi, con conseguenti ricadute sui figli stessi e la condivisione della genitorialità è affidata, prevalentemente (forse meglio esclusivamente) ai tribunali. Ci si dimentica, da parte degli organismi preposti alla tutela dei minori, che il loro superiore interesse viene prima dei diritti personali del genitore, che, di solito, si dimentica dei doveri che derivano dalla loro nascita e che tali doveri, come pure i diritti di ciascun genitore, vengono prima delle proprie libertà.

La conflittualità genitoriale è palese e, per interromperla, occorre che i diritti dei minori siano compresi, rispettati e tutelati con seri provvedimenti a salvaguardia della bigenitorialità e della cogenitorialità, perché i genitori restano sempre due, anche dopo la fine della convivenza.

La conflittualità genitoriale, però, non può essere sempre addossata ad ambedue i genitori per far passare provvedimenti fortemente lesivi dei diritti del genitore non collocatario prevalente (figura creata dai magistrati e, solo dopo, è stata prevista dal codice) e per far sì che non venga concesso un affido condiviso paritario.
Da ventinove anni, come associazione, operiamo in tutta Italia a tutela dei minori e del genitore sistematicamente messo fuori gioco dalle istituzioni, che, invece, dovrebbero tutelare su basi scientifiche la bigenitorialità e la cogenitorialità, così come prevede la legge 54/2006 e come proposto dal Tribunale di Brindisi, che, nel marzo 2017, ha stilato, per una piena applicazione della legge, le Linee guida per l’affido condiviso paritetico, aggiornate definitivamente il 15.04.2021.

La sez. Famiglia del tribunale brindisino ha rivoluzionato la prassi giudiziaria, che, da 11 anni, parlava formalmente di condiviso, ma che, poi, nei fatti, non era altro che una continuazione dell’abuso di un genitore sull’altro, attraverso la collocazione prevalente del minore presso un genitore – invenzione dei tribunali per non rispettare il diritto alla bigenitorialità – e attraverso protocolli livellanti la gestione delle spese straordinarie, regolamentate in modo che il genitore obbligato non possa mettere in discussione le richieste di controparte. Tali pseudo-istituzioni e i pseudo-protocolli, inventati da alcuni magistrati, e, per le spese straordinarie, con il patrocinio dell’ordine degli avvocati locali, non sono previste dalla legge e non spetta ai magistrati ed avvocati legiferare al posto del Parlamento. I giudici applicano la legge, ma non possono sostituirsi, con gli avvocati, ai legislatori e nemmeno possono disconoscere l’obbligo di far rispettare una bigenitorialità reale, come sancito dall’art.30 della Costituzione e dagli artt. 147 e 148 c.c., che aiutano il minore a crescere in modo più sano rispetto a chi frequenta un solo genitore per un tempo superiore rispetto all’altro.

L’Unione Europea ci ricorda che, quando finisce la convivenza dei genitori, i figli minori devono trascorrere tempi uguali con ciascun genitore. Per farlo, però, ci ricorda il Tribunale di Brindisi, occorre modificare alcune prassi incompatibili con l’affido condiviso paritetico, quali la residenza dei figli, che ha valore esclusivamente anagrafico, mentre i minori devono essere domiciliati presso entrambi i genitori; la frequentazione dei genitori sarà regolamentata dal principio secondo cui ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli; decade il principio dell’assegnazione della casa familiare al genitore presso cui sono collocati i figli e la casa ritornerà nel pieno diritto dei legittimi proprietari; le spese ordinarie (prevedibili) e quelle straordinarie (imprevedibili) dovranno essere divise tra i due genitori in base proporzionale ai loro effettivi redditi. Sparisce, così, la conflittualità tra i genitori sia per l’assegnazione della casa familiare che per il suo utilizzo da parte del genitore assegnatario, viene meno anche l’assegno di mantenimento per i figli, fonte di discriminazioni e conflittualità, che era sempre a carico di un solo genitore, ma non – nemmeno idealmente – di ambedue. Ora, l’assegno di mantenimento per i figli è contemplato solo nella sua funzione perequativa, quando esiste un’ampia sproporzione tra i redditi dei due genitori. Rilevanza viene data all’ascolto del minore, che viene affiancato dalla figura del Curatore speciale.

La conflittualità genitoriale quasi sempre è suscitata e alimentata dal genitore collocatario, che si sente onnipotente e autorizzato, per la sola collocazione prevalente dei figli, a considerarli come una sua “proprietà” e, impunemente, li mette contro l’altro genitore, non presente nella loro vita. Parlare sempre di conflittualità di ambedue i genitori, non facendo distinzione sulle singole responsabilità, vuol dire salvaguardare il genitore veramente responsabile delle ingiustizie, tollerate, ma non represse dai giudici nemmeno in presenza di esplicite denunce.

Per combattere questo clima di sopruso della genitorialità – quasi sempre contro il padre – occorre denunciare chiaramente gli abusi istituzionali e gli interessi che stanno dietro a certi abituali provvedimenti giudiziari, incominciando a regolamentare, seriamente e senza equivoci, l’attività del servizio sociale, spesso incaricato di informare il giudice, perché con relazioni menzognere o, talvolta, volutamente lesive di un genitore, ma non rispettose di ambedue le figure genitoriali, si danneggiano, in primo luogo, i minori stessi che a parole si dice di voler tutelare, che si vedono privati della figura di un genitore. Le difese dei genitori, da parte dell’avvocato dagli stessi pagati, e anche tanto, devono essere chiare e rispettose della loro volontà e occorre mettere al bando, nei procedimenti di affido, sia l’ipocrisia delle relazioni del servizio sociale che la superficialità di certi provvedimenti giudiziari di affido, emessi, come può sembrare, per colpire il solo genitore non collocatario. Gli avvocati facciano gli avvocati del proprio assistito e rispettino la deontologia professionale, andando anche contro il giudice quando ne esistono i presupposti giuridici.

Molti sono gli aspetti che devono essere tutelati nell’affido dei minori e la nostra associazione, come fa da 29 anni a livello nazionale, e, in particolare, anche in Lombardia, è stata sempre a disposizione dei genitori e figli vittime di una giustizia ingiusta. Siamo in ascolto, 24 h, dei genitori in difficoltà e possiamo consigliare genitori e figli, mettendo a loro disposizione le specifiche competenze sul diritto minorile e sul diritto familiare in genere.

Ci trovate su www.genitoriseparati.it e potete contattarci al +39 347 650 4095 o al +39 328 532 2200 (24h). Si risponde a tutti, anche a chi non è iscritto alla associazione.

Per noi la difesa dei figli dei separati viene prima di tutto, da sempre.